Le novità del D.Lgs. 81/2008 a seguito della Legge 215/2021
La normativa a tutela dei lavoratori … in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, ha beneficiato di importanti aggiornamenti a seguito della Legge 215/2021.
Pertanto molti articoli del Decreto Legislativo n. 81/2008, ovvero del Testo Unico Sicurezza e Salute sul Lavoro, sono stati riscritti almeno in parte. In alcuni di questi articoli, sono state finanche aggiunte delle specifiche importanti. L’evoluzione del testo è perlopiù dettata dal (purtroppo) considerevole numero di incidenti negli ambienti di lavoro. Incidenti che, a loro volta, hanno fatalmente interrotto la vita di molti lavoratori. Quindi, il vero scopo di questa mini rivoluzione, è di lavorare maggiormente in termini prevenzionistici, proprio con l’obiettivo di ridurre le situazioni incidentali.
Nelle righe che seguono, intendiamo informarvi sulle novità di maggior rilievo. Non che le altre possano considerarsi frivole … ma desideriamo porre l’accento su quanto è cambiato in termini di obblighi da parte del Datore di Lavoro.
La sospensione dell’attività lavorativa
La Legge 215/2021 ha confermato l’ipotesi di sospensione immediata dell’attività lavorativa, ai sensi dell’Articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, nei casi di gravi violazioni a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Carenze che sono completamente indicate nel nuovo Allegato I del Testo Unico stesso.
Fra le violazioni che possono portare all’adozione del provvedimento di sospensione delle attività di lavoro, troviamo:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio prevenzione e protezione e nomina RSPP
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura D.p.i. contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Lavori in prossimità di elettricità senza di disposizioni organizzative e procedurali
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Maggiori poteri ai Preposti
Il ruolo del Preposto, per come definito dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 aggiornato, è stato ulteriormente rafforzato. Non che prima fosse impedito allo stesso di interrompere qualsiasi azione o comportamento pericoloso da parte di un lavoratore, ma adesso la normativa ne rende esplicito il suo ruolo di vigilante della sicurezza. Come se, di fatto, fosse diventato un indispensabile collaboratore del proprio Datore di Lavoro.
Pertanto, nei casi di inottemperanza, può interferire circa l’operato del lavoratore ed anche eventualmente interrompere il suo lavoro nei casi di maggior pericolo. Di pari passo può sospendere i lavori nelle circostanze in cui rilevi deficienze nei mezzi, nelle attrezzature e di ogni condizione di pericolo evidenziata durante la sua funzione di vigilanza. Di tali situazioni ne deve dar conto ai propri superiori mediante un’attività di segnalazione.
Una nuova veste per il Preposto, quindi, che potrebbe anche portargli nelle tasche qualche emolumento in più. Ciò sempre se i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro contempleranno l’erogazione di detto emolumento aggiuntivo alla sua normale retribuzione.
Anche i Datori di Lavoro debbono essere formati
Questa è un’importante novità che colma, a parere nostro, un buco normativo. Di fatto ci si è resi conto che molti datori di lavoro sono non informati e formati circa le disposizioni che dovranno adottare nei confronti delle proprie maestranze.
Entro la data del 30 Giugno 2022, il Governo emanerà un apposito provvedimento che disciplinerà la formazione obbligatoria in favore del maggior responsabile della salute e della sicurezza delle organizzazioni lavorative.
Tracciamento delle attività di addestramento
Viene dato maggior valore all’attività di addestramento che dovrà consistere in prove pratiche, circa l’utilizzo corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, compresi quelli di protezione individuale. L’addestramento consiste, in aggiunta, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Tutti gli interventi di addestramento eseguiti devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Nomina dei preposti anche nei lavori di appalto
Un altro obbligo, sempre in ottica prevenzionistica, interesserà il mondo degli appalti. Di fatto, gli appaltatori ed i sub-appaltatori, dovranno nominare un proprio preposto e comunicarlo al datore di lavoro committente.
Sanzioni al rialzo
Vengono sensibilmente inasprite le sanzioni a carico del datore di lavoro. Queste possono duplicarsi o triplicarsi qualora i lavoratori oggetto delle violazioni siano superiori a 5 o a 10 unità.
Se ti interessa la sicurezza delle persone, forse …
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Grazie, diamoci da fare … Francesco Tortora
Le novità del D.Lgs. 81/2008