Modifiche e novità al D.Lgs. 81/2008

Cosa cambia in materia di sicurezza e salute? Novità Testo Sicurezza e Salute 81/2008

Con l’uscita del Decreto Legge numero 48 del 04/05/2023 la Sicurezza e la Salute si evolvono. L’obiettivo è il medesimo di sempre: rendere migliori le condizioni di lavoro attuali all’interno delle organizzazioni datoriali. 

Modifiche che nascono da possibili carenze della normativa o da un’interpretazione diversa da quella che invece bisognava adottare. Probabilmente anche quest’ultima versione del Testo Unico sarà in futuro oggetto di ulteriori novità. Quanto abbiamo oggi rappresenta il meglio per i tempi attuali … il futuro potrà imporre altre azioni migliorative. E lo farà, statene certi!

Come sempre sosteniamo la Legge è solo uno strumento. E come tale, se desideriamo ricavarne benefici, dobbiamo farne uso … comprendendola, adottandola, facendola propria. Il nostro invito, quindi, è nel capire dove migliorare ed apportare finanche i più piccoli interventi alle attuali condizioni della vostra impresa.

Analizziamo alcune novità dell’81/2008

Ora veniamo al dunque, focalizziamoci sulle modifiche e sulle novità di maggior significato apportate al Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Preannunciamo, permettetecelo, di aver aggiunto qualche nostra nota personale. Cerchiamo di facilitare il compito di chi deve operare, non soltanto sparagli addosso leggi, articoli, commi!

Al riguardo della nomina del Medico Competente

Questa novità nel testo 81/2008 è veramente di elevato interesse. Normalmente le imprese nominano questa figura professionale sanitaria quando il Decreto 81/2008 ne impone la sua individuazione. Alcuni rischi, però, non sono esplicitamente contemplati fra quelli obbligati alla sorveglianza sanitaria. Ma sono comunque rischi che debbono esser comunque valutati dal datore di lavoro in collaborazione con altri soggetti.

Pertanto, la novità, sta nel fatto che la nomina del medico discende dai rischi individuati in sede di valutazione e non solo quando la normativa ne impone la nomina. In modo particolare, ad esempio, fra questi rischi rientrano quelli relativi allo “stress da lavoro correlato”, alle “trasferte fuori sede”, ai continui viaggi che possono imporre lunghi e costanti tragitti con pertinenti “rischi stradali”.

Le cartelle sanitarie dei rapporti precedenti

Come ben sappiamo, al termine del rapporto di lavoro, il datore consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria. L’originale, invece, viene data e custodita al datore di lavoro che dovrà conservarla, con massima riservatezza, per un certo tempo (generalmente almeno 10 anni, molti di più in altre situazioni).

Il lavoratore che riceve la cartella, dovrà a sua volta consegnarla al nuovo datore di lavoro, il cui suo medico competente dovrà esprimere il proprio giudizio sanitario anche in considerazione delle valutazioni espresse dal precedente medico competente.

Pertanto, col nuovo intervento normativo, le visite sanitarie a seguito di successivo rapporto di lavoro, non sono esaurienti nel caso in cui non venga tenuta conto della precedente cartella sanitaria.

La sostituzione del Medico Competente

Anche i medici competenti possono trovarsi in situazioni di impedimento del loro normale rapporto professionale col datore di lavoro. In passato, quando ciò accadeva, il professionista sanitario doveva comunicare le motivazioni del suo impedimento al datore di lavoro. Ed era questi che provvedeva alla nomina del Medico Competente Sostitutivo.

Ora non più, dato che la nuova versione del testo sicurezza pone l’obbligo della nomina del medico competente sostitutivo al medico impedito. Come sempre, ma anche secondo logica, sarà questi a dover verificare i requisiti professionali previsti dalla legge circa il medico competente che vorrà nominare per sostituirlo temporaneamente.

Rafforzamento degli obblighi dei Noleggiatori

Già prima dell’intervento di modifica, i noleggiatori dovevano accertarsi circa il possesso dei requisiti delle persone che poi avrebbero dovuto utilizzare i mezzi a loro concessi in uso. La novità normativa è insita nel fatto che, d’ora in avanti, i noleggiatori dovranno ricevere, da parte del datore di lavoro richiedente, una dichiarazione attestante l’assolvimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento (in favore degli addetti incaricati a farne uso) al riguardo delle attrezzature richieste in concessione.

Più coscienza per chi le chiede, maggiore consapevolezza per chi le concede!

Formazione per i datori di lavoro operatori di attrezzature

Benché a parere nostro molto scontato, anche i datori di lavoro sono obbligati alla formazione e all’addestramento in merito all’uso delle attrezzature di lavoro. Prima, non vi era un esplicito obbligo di legge anche se la logica lo presupponeva senza indugio.

La novità nell’81/2008, quindi, sta proprio nell’attuale esplicitazione dell’obbligo. Il vuoto adesso è stato colmato: i datori di lavoro che utilizzano attrezzature di lavoro sono anch’essi obbligati a formarsi e ad addestrarsi … così come qualsiasi altro lavoratore.

Conclusioni personali

Beh, ogni modifica o novità al testo 81/2008 potrebbe rappresentare un ulteriore sovraccarico di lavoro. E, siamo sinceri, di fatto è esattamente così. Per render leggero questo compito, come sempre dico, conta la missione e non il percorso … perché se ti focalizzi sullo sforzo, probabilmente rimarrai subito senza fiato e, da lì a poco, finanche bloccarci.

Pertanto, col solito spirito di sempre, proseguiamo. E siamo pronti a farlo sempre. Pochi centimetri lasciati indietro oggi, potranno costare metri e chilometri domani. Rimanere nella scia della Legge, quindi, è l’unica soluzione che ci permettiamo di suggerirvi.

Far le cose al meglio, è la miglior cosa da fare!

Qualche spunto in più?

Nel caso tu avessi bisogno di approfondire qualche tematica, ti invito a navigare nelle nostre pagine internet. Puoi scoprire interessanti informazioni per migliorare ancor di più la salute e la sicurezza dei lavoratori. In più, potrai verificare i servizi che normalmente garantiamo alle persone ed alle imprese:

P.S. … Se invece desideri altro ancora, sono qui a disposizione! Quando posso aiutarti direttamente, lo faccio nel più breve tempo possibile. In altre situazioni … farò il possibile affinché tu possa ricevere la soluzione che stai cercando.

Buona sicurezza, tanta salute … Francesco Tortora

 

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